Codice disciplinare

Codice che definisce le disposizioni da adottare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente.

Tipologia

Regolamento

Licenza

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Descrizione estesa

Il Codice disciplinare degli alunni è il documento che prevede disposizioni da attuare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente.

Regolamento disciplinare con allegato n°1 Protocollo recante misure di prevenzione.pdf
Il presente Regolamento si propone come strumento di prevenzione più che di repressione. Le norme di disciplina non sono fine a se stesse, ma sono la condizione indispensabile per un ordinato vivere comunitario e per la costruzione serena di un ambiente serio di studio e di formazione.


Codice disciplinare

Regolamento di disciplina
     

approvato dal Consiglio d’Istituto del 13.06.14

Premessa

Art.1 – Il presente Regolamento attua le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 24.06.1998 n. 249, “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”, e delle modifiche e integrazioni degli stessi articoli previsti dal D.P.R. del 21.10.2007 n. 235.

Art.2 – Recepisce le linee di indirizzo della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 “Scuola e legalità”, per cui: “la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento”.

Art.3 – Il presente Regolamento definisce violazioni disciplinari, sanzioni delle stesse e ricorsi, completando così il vigente Regolamento d’Istituto.

Finalità

Art.4 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Art.5 – Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell’articolo 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese visite guidate, lezioni itineranti e viaggi d’istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal POF. (vedi Regolamento d’Istituto)

Art.6 – Nell’ambito della previsione generale e nell’elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le sottospecificate violazioni disciplinari:

A) Violazione dei doveri dello studente nel comportamento scolastico

  1. assenze e/o ritardi ripetuti privi di adeguata motivazione e/o in coincidenza di verifiche
  2. falsificazioni di firme e/o documenti
  3. ritardi al rientro dall’intervallo e/o al cambio dell’ora
  4. mancata esecuzione delle attività in classe
  5. uscita non autorizzata dall’edificio scolastico
  6. utilizzo indebito delle uscite di sicurezza
  7. disturbo dell’attività didattica

B) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica

  1. violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, genitori, studentesse e studenti), anche con comportamenti o espressioni ingiuriose e lesive dell’altrui personalità
  2. comportamenti e atti violenti lesivi dell’incolumità altrui
  3. sottrazione indebita di beni altrui
  4. introduzione e uso nell’Istituto di alcolici e/o sostanze stupefacenti
  5. violazione del divieto dell’utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica (escluso l’utilizzo legato alla stessa e autorizzato) e più in generale nel non rispetto della privacy: riprese o foto

C) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature

  1. deterioramento, danneggiamento o dispersione volontaria di arredi e/o attrezzature
  2. violazione del decoro e della pulizia dell’Istituto
  3. violazione dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati
  4. sottrazione indebita di beni dell’Istituto

Art.7 – Costituiscono casi di gravissime mancanze disciplinari i reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, gli atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (cfr. DPR235/07 art. 1 di modifica dell’art. 4 del DPR 249/98) e/o una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (p.es. incendio, allagamento, ecc.).

Principi e procedimenti in materia di sanzioni

Art.8 – La responsabilità disciplinare è personale.

Art.9 – Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto. (provvedimento del consiglio di classe straordinario).

Art.10 – La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

Art.11 – Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, con fine primariamente educativo e non sanzionatorio.

Art.12 – Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari in ordine successivo:

  • ammonizione verbale del dirigente scolastico
  • ammonizione scritta del dirigente scolastico
  • allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni)
  • allontanamento dalla comunità scolastica, fino al termine dell’anno scolastico o anche con l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato. (consiglio d’istituto)

Art.13 – Le sanzioni tengono conto della situazione personale e di contesto, e delle conseguenze della violazione; è sempre offerta la possibilità di convertire in parte o in tutto, e comunque di affiancare la sanzione con attività di natura sociale, culturale e comunque a favore della comunità scolastica, quali attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica,  attività di segreteria,  pulizia dei locali della scuola,  piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi presenti nella scuola, in particolare a supporto delle biblioteche,o studio personale assistito, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, ecc.a secondo del tipo di infrazione: il percorso verrà  concordato con  la famiglia dal dirigente scolastico. Il danno al patrimonio della scuola  va risarcito in solido.

Art.14 – Le violazioni disciplinari individuate nell’art. 6 si configurano di entità lieve, rilevante o grave e prevedono le sanzioni, con relativo organo sanzionatore, indicate nella allegata Tabella A, che è parte integrante del presente Regolamento. Solo in presenza di fatti gravissimi, quali quelli indicati all’art. 7, e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede in deroga al DPR 249, art. 4, comma 7, con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art.15 – La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l’applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

Art.16 – Per violazioni non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate (A–B–C) sono applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di analoga entità.

Art.17 – La violazione disciplinare deve essere contestata per iscritto entro max. 3 giorni dall’evento o dalla scoperta dello stesso, e la sanzione è comminata dall’organo competente individuato nella allegata Tabella A entro i successivi 5 giorni: in caso l’organo sanzionatore sia il Consiglio di classe, questo deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti.

È dovere dello studente sanzionato o del genitore di questi astenersi, qualora faccia parte dell’organo sanzionatore: in tal caso il Dirigente Scolastico procede alla surroga con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente da lui scelto.

In caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, fino all’esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione agli Esami di Stato, l’istituto deve promuovere – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento anche temporaneo dalla comunità scolastica deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla famiglia, con le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa: tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni.

Art.18 – La rilevanza penale di illeciti disciplinari e/o il risarcimento degli eventuali danni arrecati non esclude l’applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

Art.19 – Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l’Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d’Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.20 – In caso di inadempienze dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare, mediante un intervento urgente, l’interesse della collettività (cfr. art. 7), il Dirigente scolastico può disporre i provvedimenti cautelari più adeguati: il procedimento ordinario interverrà comunque successivamente.

Organo di garanzia e ricorsi

Art.21 – All’atto del suo insediamento il Consiglio d’Istituto nomina l’Organo di garanzia con i seguenti compiti:

  • decidere sui ricorsi contro le sanzioni irrogate
  • decidere sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”

L’Organo di garanzia è composto da:

  • 2 docenti designati dal Consiglio d’Istituto, all’interno di esso o su indicazione del collegio dei docenti.
  • 1 genitore eletto;
  • 1 studente eletto,
  • 1 rappresentante del personale non docente eletto

è presieduto dal Dirigente Scolastico. L’elezione dei membri avviene contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto; in caso di decadenza dei membri si procede ad elezione suppletiva. L’Organo di garanzia dura in carica tre anni.

Art.22 – In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo di garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa componente, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente scelto dal Dirigente Scolastico.

Art.23 – Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni, lo studente può presentare ricorso all’Organo di garanzia, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. L’Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza dei membri; l’astensione al voto non influisce sul conteggio dei voti. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art.24 – È possibile un’ulteriore impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d’istituto, è attribuita al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale del parere vincolante dell’organo di garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia dell’istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Tabella A :Mancanze disciplinari – Sanzioni – Organo sanzionatore – Ricorsi (N.B.: Nei casi di mancanza che preveda un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata (cfr. anche art. 18).

MANCANZA DISCIPLINARE ENTITÀ DELLA MANCANZA SANZIONE ORGANO SANZIONATORE ORGANO PER IL RICORSO TERMINE DEL RICORSO
A3 – A4 – A6 – A7B5

C2

Lieve Ammonizione verbale DS Dirigente Scolastico Immediato
Reiterata Ammonizione scritta DS Dirigente Scolastico Immediato
A1 – A4 – A7B1 –B2- B3- B4 – B5

C1 – C2 – C3

Rilevante o lievereiterata Ammonizione scrittaAllontanamento della comunità scolastico (max 3gg) DS 

Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette

Organo di garanzia 15 giorni
Rilevante reiterata Allontanamento dalla comunità scolastica (max 6 giorni) Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette Organo di garanzia 15 giorni
A2 – A5B1 – B2 – B3 – B4 – B5

C1 – C4

Grave Allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 giorni) Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette Organo di garanzia 15 giorni
In presenza di fatti gravissimi, tali da configurare una fattispecie astratta di reato Allontanamento dalla comunità scolastica (da 16 giorni fino al termine delle lezioni) Consiglio di Istituto Organo di garanzia 15 giorni

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